1. CRITERI PER LA NOMINA NEGLI ENTI REGIONALI

    By antimafia il 18 Aug. 2013
    2 Comments   90 Views
    .
    La Commissione Regionale Anticorruzione sulla base dei requisiti dell'art. 97 Cost.

    Premesso che:
    in Molise occorrono nuove idee e nuovi uomini e donne che mossi da amore per il nostro territorio credono che una azione di miglioramento e trasformazione reale sia necessaria;
    Considerato che:
    moltissime persone, si sono già avvicinate ai principi ispiratori della nostra Commissione perché attratti dalla speranza di una politica di tutti e per tutti;
    Considerato che:
    noi vogliamo un Molise del merito, senza privilegi, caste e rendite, dove tutti abbiano più opportunità e vengano premiati i più capaci e meritevoli;
    Ritenuto necessario:
    mettere fine ai condizionamenti della politica che mettono in moto meccanismi perversi di nepotismo, clientelismo e corruzione;
    Tenuto conto che:
    sia possibile divulgare la cultura dell'etica pubblica, della competenza, del merito, della legalità, della solidarietà e delle pari opportunità, elementi che trovano tutti pieno riconoscimento nella nostra Carta costituzionale;
    Si chiede
    che le nomine politiche per cariche amministrative, cariche pubbliche e più in generale, tutte quelle le cariche che richiedano responsabilità nei confronti degli altri, siano affidate secondo criteri di merito, e non di appartenenza politica, familiare, clientelare o di casta economica o sociale. Le modalità di selezione utilizzate da una specifica commissione dovranno comprendere: esame del curriculum, prove selettive, valutazione delle esperienze pregresse. Tali commissioni, siano formate da un numero adeguato di professionisti, in cui vi sia sempre un magistrato ordinario. I candidati dovranno avere un profilo professionale attinente alla carica pubblica per cui sono candidati e/o nominati. I parametri per la selezione siano: attinenza della propria preparazione con la posizione richiesta; titoli di studio specifici; esperienze lavorative pregresse. Riteniamo di fondamentale importanza il principio della trasparenza. Le istituzioni regionali e non, dimostrino di abbracciare tale principio soprattutto nelle modalità di scelta delle persone che andranno a ricoprire le cariche, provvedendo alla pubblicazione dei requisiti richiesti con relativa pubblicità online; profilo professionale ricercato; trasparenza dei risultati delle selezioni; trasparenza dei criteri di selezione adottati; motivazione della scelta. Si potrebbe partire da qui per un “Molise di tutti”.

    Vincenzo Musacchio – Presidente Co.Re.A Molise
    Last Post by francesca carnevale il 19 Aug. 2013
    .
  2. NOMINE ENTI REGIONALI: IL PARERE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (CIVIT)

    By antimafia il 17 Aug. 2013
    1 Comments   64 Views
    .
    Sarà pur vero che il presidente Niro ha agito cercando di essere scrupoloso nel seguire il D.Lgs. n. 39 del 2013 essendo la prima volta in cui viene applicato. E sarà ancora vero che si sia agito con trasparenza e legittimità e insieme a lui hanno operato i dirigenti responsabili del settore e i consulenti della struttura e il segretario generale. Io non metto in dubbio nulla di quanto affermato ma forse se si fosse chiesto un parere (non di certo a noi!) alla CIVIT o se si fosse esperita una ricerca tra i vari pareri della stessa Autorità Anticorruzione romana si sarebbero potuti trovare casi simili o associabili alle situazioni da risolvere in materia di nomine particolarmente complicate. Il presidente ha poi aggiunto che chiunque voglia adire le vie legali, lo faccia: in questo modo, davanti a un giudice terzo, in fase di prima applicazione del decreto 39, si crea anche un precedente funzionale alle prossime nomine. Noi della Commissione Regionale Anticorruzione riteniamo che simili dubbi vadano sciolti prima e comunque possono essere risolti in regime di autotutela evitando le vie legali (che ricordiamo la Co.Re.A. intraprende esclusivamente in caso di violazioni del principio di legalità, buon andamento e trasparenza amministrativa). Il documento in allegato comprova che il nostro ragionamento in relazione al D.Lgs. n. 39/2013 sia esatto dal punto di vista giuridico. Riteniamo che anche i rilievi posti in relazione alla legge regionale n. 16/2002 siano fondati. Attenderemo risposte e saremmo lieti di confrontarci nel merito (considerato che riceviamo richieste di pareri da vari Comuni molisani, da enti pubblici e persino da consiglieri regionali in carica).

    Vincenzo Musacchio (Presidente Co.Re.A. Molise)



    SEGUE PARERE CIVIT ROMA



    Commissione Indipendente per la Valutazione,
    la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
    Autorità Nazionale Anticorruzione




    Delibera n. 57/2013: in tema di applicabilità del D.lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione
    .

    LA COMMISSIONE



    Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine all’applicabilità delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto private in controllo pubblico ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione: 1. Nota del 15 giugno 2013 del Segretario generale del Comune di Bibbiano (RE) (popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) con la quale si chiede alla Commissione se vi sia incompatibilità tra l’incarico di responsabile del servizio assetto ed uso del territorio e dell’ambiente del Comune di Bibbiano e la carica di assessore esterno di un comune con popolazione inferiore
    ai 15.000 abit...

    Read the whole post...

    Last Post by albino Iacovone il 17 Aug. 2013
    .
  3. NOMINE ENTI REGIONALI: LE POSSIBILI VIOLAZIONI DI LEGGE

    By antimafia il 16 Aug. 2013
    1 Comments   118 Views
    .



    Ad un primo esame - oggetto ancora di approfondimento con esperti qualificati in materia amministrativa - delle nomine negli enti regionali e sub-regionali emergono alcune violazioni delle leggi attualmente in vigore sia a livello regionale che nazionale. Per i casi da noi esaminati ricorrono l'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16 sul regime delle incompatibilità in cui testualmente si dispone che sono incompatibili e non possono far parte degli organismi regionali di cui all'articolo 1 della presente legge, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore: a) membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i presidenti dei Consigli delle stesse; b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina; c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione. d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria; e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato. f) personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine; g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione; h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene. 2. Non possono, inoltre, essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età. 3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge regionale. 4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o di designazione. 5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore della presente legge, decadono dal loro incarico. 6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili. 7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che abbiano ...

    Read the whole post...

    Last Post by albino Iacovone il 16 Aug. 2013
    .
  4. NOMINE ENTI REGIONALI

    By antimafia il 16 Aug. 2013
    0 Comments   3 Views
    .
    SENZA DUBBIO MOLTE DELLE NOMINE EFFETTUATE DAL PRESIDENTE VINCENZO NIRO PRESENTANO PROFILI DI PALESE VIOLAZIONE SIA DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2002 CHE DEL DECRETO N. 39/2012. PERTANTO, NELLA PROSSIMA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO LA COMMISSIONE REGIONALE ANTICORRUZIONE VALUTERÀ CASO PER CASO TUTTE LE SINGOLE SITUAZIONI RISERVANDOSI OGNI POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE COMPRESA QUELLA DEL REGIME DI AUTOTUTELA. IL TUTTO NEL PIENO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

    (Vincenzo Musacchio – Presidente Co.Re.A. - Molise).
    Last Post by antimafia il 16 Aug. 2013
    .
 
Red Passion      Skin By Klo